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Porcini Val Borgo di Taro e Corchia NORMATIVA PER LA RACCOLTA

 


 

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NORMATIVA PER LA RACCOLTA


 

Norme regionali dell’Emilia Romagna
Norme locali Comunità Montana Borgo Val di Taro
Norme della regione Toscana (Link Esterno)


Norme locali comunità montana Borgo Val di Taro

L.R. 6/1996 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE”:
MODALITA’ ATTUATIVE RIGUARDO ALLA RACCOLTA NELL’AMBITO DELLA COMUNITA’ MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO

ANNO 2011

In attuazione della Legge regionale 6/1996 la raccolta potrà essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l’autorizzazione.
L’autorizzazione alla raccolta viene disposta dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno con il rilascio di appositi tesserini conformi ai modelli assunti dalla Regione.
Gli aventi titolo in base alla legge potranno essere muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Comunità Montana.
I tesserini sono validi nel territorio della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno.
I tesserini non potranno essere rilasciati a minori di anni quattordici; questi potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona munita di autorizzazione.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE:

Le “aree da riservare alla raccolta a fini economici” (artt. 9 e 11) descritte ai punti 3 e 4 sono individuate in cartografia a scala 1:100.000 con colori rosso, verde, blu, marrone, grigio, arancione, giallo, lilla, verde chiaro e rosa.
Le “aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate” (art. 9, comma 1, lett. b) corrispondono alla restante parte del territorio della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, bianche in cartografia. In esse è consentita ai residenti la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge e comunque non oltre i 5 Kg al giorno per persona (sia per i residenti che per i non residenti il quantitativo massimo giornaliero delle specie Ovulo buono e Prugnolo non può superare 1 kg).
La cartografia indicata è depositata presso la Comunità Montana, i Comuni, il Corpo Forestale dello Stato, il Consorzio Comunalie P.si, le Comunalie ed i Consorzi a seguito specificati.


 

 

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